VIDEOSORVEGLIARE E' MEGLIO CHE CURARE

La sicurezza nelle nostre abitazioni inizia facendo scelte sicure e alcune telecamere ci possono aiutare a prevenire furti, intrusioni e atti vandalici.

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E' INTELLIGENTE E INNOVATIVO IL TERMOSTATO DELLA CASA DOMOTICA

Sono ancora poco diffusi e conosciuti, ma esistono innovativi dispositivi domotici per climatizzare la casa che fanno la differenza.

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LA TELECAMERA SOSTITUISCE IL TRADIZIONALE IMPIANTO DI ALLARME

Innovazione tecnologica e sofisticati algoritmi di video analisi e deep learning consentono oggi di superare i limiti dei tradizionali impianti di allarme.

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NUOVI DISPOSITIVI DOMOTICI CHE SANNO RICONOSCERE I GESTI

Si amplia e migliora la usability, con le nuove tecnologie basta un semplice movimento della mano per interagire con la Domotica.

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La Domotica progettata da LivingTECH




Questo Blog tratta il tema della Domotica




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Se conosci la Domotica NON la eviti




COSA DICE LA GIURISPRUDENZA.

La liceità dell'installazione di telecamere e dispositivi videocitofonici nelle scale, negli atri e nei pianerottoli condominiali è materia controversa di cui si è occupata la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte con la sentenza Nr. 34151/2017 ha infatti indicato che non rappresenta una violazione del codice penale l’installazione di telecamere o videocitofoni nelle scale, negli atri e nei pianerottoli condominiali, in quanto tali aree sono considerate di fruizione comune e destinate a essere utilizzate da più persone.
Il condòmino che installa vicino alla porta d'ingresso della propria abitazione una telecamera o un videocitofono non commette quindi il reato di interferenze illecite nella vita privata (Ex Art. 615/bis del Codice Penale), nonostante molte persone, avvocati e amministratori condominiali abbiano spesso pensato e sostenuto il contrario.
Secondo la Giurisprudenza, il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora (di cui all’Art. 614 del Codice Penale) e pertanto una telecamera ivi installata di fatto non riprende nessuno spazio privato.

Ulteriormente, ed è questo il focus di maggior interesse, la Cassazione ha sottolineato come l’Art. 615/bis del Codice Penale è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi appunto indicati nell’Art. 614 del Codice Penale, vale a dire nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, nonché nelle appartenenze di essi.
Si tratta insomma di rilevanti nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.
In tali ambiti i giudici della Cassazione rammentano che è proprio l’oggetto giuridico della tutela a presupporre uno spazio fisico che sia sottratto alle interferenze altrui, in maniera tale che altri soggetti non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, rimanendo così riservato ciò che avviene in quello spazio.




Appare dunque palese che né le scale né gli atri e i pianerottoli condominiali sono in grado di assolvere alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, visto e considerato che sono strumentali all’utilizzo non esclusivo di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, non è possibile estendere alle immagini qui riprese da telecamere e/o videocitofoni la tutela penalistica di cui all’Art. 615/bis del Codice Penale.


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CONVENIENZE E NORMATIVE PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE.

Il riscaldamento è tra le più rilevanti, se non la più consistente, voce di spesa del bilancio familiare: da qui nasce non solo l’interesse per l’argomento, ma anche l’elevata e diffusa conflittualità in ambito condominiale.

Per tale ragione, successivamente all’approvazione della Riforma del Condominio avvenuta con la Legge 11/12/2012 Nr. 220, i vari media hanno amplificato e divulgato il tema del distacco dal riscaldamento centralizzato, sebbene l’argomento non abbia in effetti alcuna connotazione di novità e nemmeno, ormai, di fattibilità e convenienza, come ben sanno gli operatori del settore.
Il legislatore, infatti, ponendosi in controtendenza rispetto a tutta la più recente normativa sulle prestazioni energetiche degli edifici, ha solo codificato un orientamento giurisprudenziale che si era consolidato negli anni passati, su presupposti tecnici e normativi oggi ritenuti superati.




La Riforma del Condominio introduce un nuovo Comma 4 all’Art. 1118 del Codice Civile, in base al quale il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, a condizione che dal distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso il condomino rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma (incluse le spese dovute per il terzo responsabile).

Essendo però l’Art. 1118 Comma 4 del Codice Civile un codice non inderogabile, il distacco dall’impianto centralizzato deve subordinarsi e rispondere anche alle vigenti norme e regolamentazioni sia comunali sia regionali.
La tendenza di parecchi Comuni d’Italia è infatti quella di vietare il distacco e di incentivare gli impianti centralizzati, che hanno un impatto minore in termini di inquinamento.
Se quindi il Comune in cui l’immobile è collocato ha legiferato in merito, a nulla vale la Riforma del Condominio.
Trattandosi poi di un argomento, quello del distacco da impianto centralizzato, non solo di natura civilistica, ma che vede interessato anche e soprattutto il rilevante tema dell'efficienza energetica degli impianti termici e che ricade nel critico ambito "energia", materia concorrente di competenza regionale, le singole Regioni possono dettare e imporre discipline più rigorose e severe rispetto ai dettami nazionali.
Le Regioni più virtuose, esercitando la concorrente potestà legislativa loro spettante in materia, hanno infatti introdotto da tempo divieti o limitazioni all’installazione di impianti termici individuali.
Si distinguono in particolare la Regione Piemonte, con Legge Regionale 13/2007 e delibera di Giunta del 04/08/2009 Nr. 46-11968 punto 1.4 e la Regione Lombardia con la delibera di Giunta Nr. IX/2601 del 30/11/2011.
Quest’ultima, all’Art. 6 prevede che in caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi, o anche di distacco di una sola utenza dall’impianto centralizzato, è fatto obbligo al titolare dell’impianto autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche.
Deve essere poi redatto, a seguito della trasformazione, l’ACE e la relazione di cui all’allegato B della DGR 8745/08 con l’indicazione delle motivazioni della soluzione prescelta.
Ai fini della Legislazione Regionale, il distacco effettuato ai sensi del (nuovo) Art. 1118 Comma 4 del Codice Civile e seguito dalla risistemazione impiantistica volta all’installazione in condominio di un impianto termico individuale, viene a essere definito ristrutturazione di impianto termico, che quindi rientra in quanto disposto dall’Art. 19 Comma 1 della Legge 13/2007 con conseguente rispetto dell’obbligo di impianto centralizzato di riscaldamento in condomini composti da più di quattro unità abitative.
L’Art. 4 Comma 9 del DPR 02/04/2009 Nr. 59 stabilisce poi che la trasformazione in impianti con generazione di calore separata per singole unità abitative, in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è ammessa solo in presenza di cause tecniche o di forza maggiore, da evidenziarsi nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di Legge per il contenimento del consumo energetico che deve essere depositata in Comune ai sensi dell’Art. 28 della Legge 10/91.

Inoltre, in caso di distacco individuale dall’impianto centralizzato, l’Art. 3 Comma 2 Lettera 2 del Decreto Legislativo 192/2005 prescrive l’obbligo di verifica del rendimento globale medio stagionale del nuovo impianto termico, che deve essere superiore a un determinato valore limite, imponendo così che l’impianto debba garantire un’alta efficienza energetica.
Aggiungasi poi che occorre garantire anche il rispetto delle normative vigenti sulle canne fumarie.
In base alla nuova Legge 90/2013 entrata in vigore il 4 agosto 2013, tutte le nuove installazioni di caldaie, a seguito di distacco, dovranno scaricare a tetto.


✔  GLI SQUILIBRI DI FUNZIONAMENTO

In merito è il DPR Nr. 412 del 1993 ad aver individuato nella misura di 20 gradi, con una tolleranza in eccesso di 2 gradi, la temperatura di esercizio di un impianto di riscaldamento centralizzato.

Equilibrio di funzionamento allora significa raggiungere e mantenere, in ogni stagione termica, con le varie differenze di temperature esterne e diversi assorbimenti dei singoli appartamenti, la predetta temperatura.
Se il distacco altera tale equilibrio, allora la prima condizione del nuovo Comma dell’Art. 1118 del Codice Civile non è garantita e non sarà possibile staccarsi dall’impianto centralizzato.


✔  LA PERIZIA PER IL DISTACCO

Spetta al condomino provare di non procurare con il distacco un aggravio di spese agli altri condomini e non alterare lo squilibrio termico dell’intero condominio.

Il distaccante ha quindi l’onere di presentare una perizia.
La perizia deve essere redatta da un tecnico abilitato, secondo quanto prescritto dal DM 37/2008 cui rimanda anche il recente DPR 74/2013 che ha ridisegnato il tema della conduzione e dei controlli degli impianti termici.
Nella fattispecie, il professionista deve essere iscritto agli albi professionali ed essere in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia di trattamento degli impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate.
All’interno del documento tecnico devono essere presenti varie informazioni, tra cui innanzitutto l’accertamento dello stato dei consumi effettivi della caldaia e la proiezione del consumo ipotizzato, in caso di distacco.
In secondo luogo, la perizia va corredata da una previsione che attesti come, in virtù delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il distacco non creerà notevoli squilibri all’impianto centrale.
Se tuttavia, anche dopo l’operazione di distacco e nonostante la perizia, si accerti che l’intervento ha prodotto squilibri di funzionamento e/o aggravi di spesa per gli altri condomini, si dovrà procedere al riallaccio a spese del condomino che ha eseguito l’operazione.


✔  DIVIETO DI DISTACCO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Poiché l’Art. 1118 Comma 4 non è tra gli articoli inderogabili del Codice Civile, il regolamento di condominio potrebbe prevedere il divieto di distacco o un regime di compartecipazione alle spese di combustibile e/o di gestione, per le ipotesi di distacco consentito, diverso da quello previsto dall’Art. 1118.


✔  PROCEDURE A CARICO DEL CONDOMINO DISTACCANTE

In generale, è consigliabile eseguire una valutazione energetica "ante operam" da parte di un professionista che valuterà le dispersioni a cui fa fronte l'impianto centralizzato attuale e le dispersioni che andranno invece a crearsi in futuro considerando il caso peggiorativo in cui l'appartamento distaccato sarà un ambiente "freddo".
In alcuni casi si potrà avere un guadagno per il condominio, in altri un pareggio, ma in molti altri un notevole peggioramento.
Non importa calcolare l'EPI di tutto l'edificio, ma occorre circostanziare i calcoli al "Delta" tra prima e dopo.
Successivamente andrà interpellata una ditta abilitata, che pianificherà l'intervento in maniera da evitare problemi eventuali di tipo idraulico ed eseguirà le operazioni nel rispetto della normativa, rilasciando al termine dei lavori congrua dichiarazione di conformità.

Ovviamente, occorre presentare il progetto e la relativa L 10/91 al Comune.
E’ tassativo che vadano rispettate le prescrizioni del DPR 59/09 e le nuove normative in merito allo scarico dei fumi.
Di fatto però, la relazione e il lavoro preventivo del termotecnico sono finalizzate solo a rassicurare il distaccante dal rischio di eventuali future obiezioni da parte dei condomini, in quanto a differenza del passato, l'assemblea non può impedire il distacco e le eventuali polemiche e contestazioni si spostano alla fase "post operam", diventando quindi molto più onerose da gestire.


✔  PROCEDURE A CARICO DELL’AMMINISTRATORE

Il condomino, prima di procedere al distacco, deve informare l’amministratore del condominio.

L’amministratore, a tutela del bene e del servizio comune, deve informare a sua volta i condomini e attivarsi presso il condomino distaccante richiedendo la prova della sussistenza delle condizioni di cui all’Art. 1118 Comma 4 del Codice Civile.
L’onere della prova è a carico del condomino che si vuole distaccare, il quale dovrà produrre all’amministratore una perizia, redatta da un tecnico abilitato, che dimostri l’esistenza dei presupposti di diritto.
L’assemblea valuterà se la perizia sia esaustiva o meno, in caso contrario potrà chiedere una controperizia a spese del condominio.
In caso di contrasto tra la perizia del condomino che vuole distaccarsi e quella del condominio, oppure in caso di mancata produzione di essa da parte del distaccante, l’assemblea può vietare il distacco.
Infatti, se per la Cassazione è nulla la delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni di Legge (Cass. Sez. VI, 03/04/2012, Nr. 5331), si deve ritenere altresì valida la delibera che vieta il distacco in assenza delle condizioni previste.
L’amministratore deve altresì farsi carico della verifica dell’avvenuto rispetto delle eventuali norme comunali/regionali in materia, nonché di quelle inerenti le canne fumarie.


✔  CONCLUSIONI

Tenuto conto delle varie normative in vigore, nonché di tutti i costi tecnico/professionali e di installazione dell’impianto autonomo, oltre che delle spese di conservazione, messa a norma e straordinaria manutenzione dell’impianto centralizzato (che il rinunciante rimane sempre tenuto a corrispondere in quanto comproprietario dell’impianto medesimo), è più che fondato il dubbio che il distacco in condominio da impianto di riscaldamento centralizzato sia ancora un’opzione fattibile, attuale ed economicamente vantaggiosa.


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BELLO, GENIALE, SEMPLICE E DIVERTENTE.

Tra le apparecchiature elettriche e i dispositivi domotici che abbiamo installato nelle nostre abitazioni il termostato è sicuramente quello tra i più importanti.
Ciò nonostante, il termostato è spesso, tra gli oggetti tecnologici in casa, quello che meno consideriamo e valorizziamo.

Dalla qualità e dalla tecnologia di un (apparentemente) semplice dispositivo come il termostato dipendono infatti consumi energetici, risparmi economici, praticità d'uso, benessere psicofisico e comfort ambientale.
Sarebbe quindi cosa buona e giusta valutare e selezionare opportunamente quanto offre oggi il mercato, installando nelle nostre abitazioni solo il meglio del panorama tecnologico e delle moderne soluzioni termotecniche.
Le caratteristiche costruttive, gli impedimenti funzionali e i vantaggi prestazionali che contraddistinguono i numerosi e variegati termostati presenti sul mercato sono invece ignorati o disconosciuti a molti, mentre meriterebbero di essere attentamente esaminati e criticamente considerati.




Correva l'anno 2010 e una startup americana di nome Nest, fondata da un certo Tony Fadell, niente poco di meno che il "papà" dell’iPod, decise di progettare e sviluppare un nuovo e rivoluzionario termostato iniziando a operare umilmente in un garage di Palo Alto in California, come avvenne anche per altre realtà imprenditoriali diventate poi dei colossi multinazionali del settore High-Tech (Apple docet).
Il progetto del termostato si fece presto diffusamente conoscere e ben apprezzare, al punto che nel 2014 Nest venne acquisita da Alphabet (holding di Google) con l'intento di promuovere e commercializzare in tutto il mondo il proprio gioiello tecnologico, il Nest Learning Thermostat, un termostato davvero innovativo ulteriormente sviluppato nel corso degli anni e giunto alla sua terza generazione.



Trattasi, a nostro modesto avviso, del miglior termostato presente sul mercato mondiale, che dal 2017 è finalmente disponibile anche in Italia.




Il termostato di Google, come viene oggi meglio riconosciuto e identificato, consta fisicamente di due componenti distinti.
Il primo è un dispositivo di forma rotonda preposto alla visualizzazione e all'interoperabilità funzionale, molto elegante e innovativo, avente un bellissimo display in cristallo e una ghiera metallica di comando che, al lato pratico, oltre che di ottima fattura risulta anche particolarmente ergonomica.
Il secondo componente del termostato è un apparecchio di interfacciamento elettrico con la caldaia o la pompa di calore, denominato HeatLink, contenuto in una piccola custodia plastica protettiva di colore bianco lucido e dai bordi arrotondati.
I due oggetti, che vanno alimentati elettricamente e separatamente, possono comunicare tra loro via radio oppure in modalità cablata.









Ovviamente, al funzionamento del termostato è abbinata anche una App per dispositivi mobili, sia Android sia IOS.
La App, realizzata con un'interfaccia minimalista, semplice e intuitiva, è indispensabile per controllare il termostato da remoto, nonché per implementare il comando automatico di accensione/spegnimento del riscaldamento connesso alla geolocalizzazione degli utenti.




Infatti, incrociando i dati della geolocalizzazione dello smartphone e quelli del sensore di movimento presente sulla parte anteriore del display, il termostato è in grado di riconoscere con estrema precisione quando a casa c’è qualcuno.
Se la funzione di geolocalizzazione viene abilitata, quando tutti sono fuori casa il termostato spegne (o riduce) automaticamente il riscaldamento per risparmiare sui consumi energetici, mentre quando ci si avvicina a casa (sempre automaticamente) la App sul telefonino riattiva il riscaldamento in modo da far trovare l’abitazione calda e confortevole.




Oltre alla capacità di controllare efficacemente tramite il protocollo OpenTherm le caldaie a condensazione di nuova generazione, l’ultima versione del Nest Learning Thermostat può far funzionare anche i boiler per la produzione dell’acqua calda sanitaria (ACS), nonché gestire contemporaneamente gruppi di utenti grazie agli Account Famiglia.

Nest consiglia di affidare l'installazione e la configurazione del proprio termostato esclusivamente a tecnici e professionisti certificati, ufficialmente denominati Nest Pro, quindi tecnicamente competenti, addestrati ed esperti conoscitori del prodotto, in modo che le notevoli e innovative prerogative del termostato non siano pregiudicate da una messa in opera e in servizio non ottimale e/o da una configurazione superficiale, se non addirittura impropria e scorretta.




LivingTECH ha conseguito la certificazione Nest Pro (Nr. 869-13C) e oltre che commercializzare in tutta Italia il termostato e gli altri prodotti di Nest offre nelle provincie di Bergamo, Lecce e Taranto prestazioni professionali e servizi qualificati di installazione, configurazione, messa in servizio e assistenza tecnica, nonché l'integrazione funzionale con assistenti vocali e con impianti domotici.
Il termostato Nest, oltre che essere venduto dai professionisti certificati Nest Pro (opzione consigliata), è acquistabile anche online su vari siti e portali web, tra cui anche Amazon, ma è bene sempre verificare preventivamente se trattasi del prodotto di ultima generazione e che esso risulti tecnicamente compatibile con il proprio impianto di riscaldamento.




Come si suol dire, l'appetito viene spesso mangiando e considerando il successo riscontrato con il proprio termostato a Nest non poteva non venir voglia di cimentarsi anche nella progettazione e sviluppo di altre tecnologie dell'abitare, come per esempio quelle per la videosorveglianza indoor e outdoor.


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