COSA DICE LA GIURISPRUDENZA.
La liceità dell'installazione di telecamere e dispositivi videocitofonici nelle scale, negli atri e nei pianerottoli condominiali è materia controversa di cui si è occupata la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte con la sentenza Nr. 34151/2017 ha infatti indicato che non rappresenta una violazione del codice penale l’installazione di telecamere o videocitofoni nelle scale, negli atri e nei pianerottoli condominiali, in quanto tali aree sono considerate di fruizione comune e destinate a essere utilizzate da più persone. |
Secondo la Giurisprudenza, il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora (di cui all’Art. 614 del Codice Penale) e pertanto una telecamera ivi installata di fatto non riprende nessuno spazio privato.
Ulteriormente, ed è questo il focus di maggior interesse, la Cassazione ha sottolineato come l’Art. 615/bis del Codice Penale è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi appunto indicati nell’Art. 614 del Codice Penale, vale a dire nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, nonché nelle appartenenze di essi. Si tratta insomma di rilevanti nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. |
Appare dunque palese che né le scale né gli atri e i pianerottoli condominiali sono in grado di assolvere alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, visto e considerato che sono strumentali all’utilizzo non esclusivo di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, non è possibile estendere alle immagini qui riprese da telecamere e/o videocitofoni la tutela penalistica di cui all’Art. 615/bis del Codice Penale.