UTILIZZARE TELECAMERE FINTE E' ILLEGALE



NO ALLE TELECAMERE FINTE INSTALLATE PER DETERRENZA.

E' fuori discussione la tesi che un ottimo impianto di videosorveglianza possa svolgere un'efficace azione deterrente, dissuadendo con la propria presenza, evidenziata anche da appropriata cartellonistica informativa, criminali, delinquenti e malintenzionati dall'introdursi indebitamente in proprietà altrui, come abitazioni, contesti condominiali, edifici aziendali o esercizi commerciali.

Molti pensano quindi che installare una telecamera finta a scopo deterrente sia un modo innocuo, semplice, rapido ed economicamente conveniente per garantirsi, di fatto, una sicurezza aumentata.
In realtà, codici e norme di legge alla mano, gli impianti fittizi di videosorveglianza sono illegali.
Per le stesse ragioni, in mancanza di un vero e proprio impianto di videosorveglianza non è consentito neanche esporre i consueti cartelli informativi, ormai molto diffusi, che invece devono attestarne pubblicamente la reale sussistenza.
E' bene pertanto essere consapevoli di cosa implica dal punto di vista legale l'installazione di una telecamera finta a scopo deterrente, ovvero la sola affissione di cartelli informativi relativi alla presenza di un fantomatico impianto di videosorveglianza.
In primis, giova evidenziare, analizzare e indicare i princìpi ispiratori della legge in vigore in materia di videosorveglianza e del Codice della Privacy (Art. 13 D. Lgs. 196/2003), nonché l’orientamento a riguardo del Garante formulato nel c.d. "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" ed emanato l'8 aprile 2010.
In estrema sintesi, con riferimento agli impianti di videosorveglianza i nostri legislatori si sono ispirati a 4 concetti giuridici fondanti:


✔  LA LICEITA'

Definita dagli Artt. 18/20 per i soggetti pubblici nello svolgimento di funzioni istituzionali e dagli Artt. 23/27 per i soggetti privati, è intesa come un consenso libero, ma espresso, in adempimento a obblighi di legge, con un bilanciamento di interessi tra le parti che deve essere valutato e deciso dal Garante.


✔  LA NECESSITA'

Un sistema di videosorveglianza costituisce in ogni caso un vincolo per il cittadino e deve, pertanto, sottostare a regole precise che ne impediscano un suo uso (o abuso) eccessivo, distorto e/o comunque superfluo, se non addirittura inutile, che renderebbe quindi illecito qualsiasi trattamento delle immagini catturate dalle telecamere.


✔  LA PROPORZIONALITA'

La videosorveglianza può essere adottata dal titolare dell'impianto solo e soltanto se realmente proporzionata al contesto e agli scopi prefissati.
Il requisito della proporzionalità apre inoltre un altro interessante dibattito di legittimità (spesso disconosciuta) in merito al corretto numero e alle congrue caratteristiche tecniche e prestazionali delle telecamere installate.
Infatti, a norma di legge, non sarebbe consentito impiegare un numero eccessivo di telecamere, per esempio, in un piccolo e modesto atrio condominiale, né al contrario affidare a un'unica telecamera il compito di videosorvegliare un'area molto estesa e articolata.


✔  LA FINALITA'

Gli scopi perseguiti dal titolare dell'impianto di videosorveglianza devono essere determinati, espliciti, documentati e, soprattutto, legittimi.


In particolare, va rimarcato che la videosorveglianza si rende necessaria (e quindi è ammessa dalla legge) quando il titolare la adotta per aumentare la sicurezza all’interno o all'esterno della propria abitazione o dei luoghi dove svolge la propria attività produttiva, industriale o commerciale, ovvero anche semplicemente per agevolare in futuro il proprio diritto di difesa, in sede civile e penale, con l’ausilio di immagini riguardanti fatti ed eventi illeciti.
In questo caso l’informativa deve essere esaustiva sotto ogni profilo: deve cioè includere cartelli e comunicazioni ben visibili, che devono indicare con la massima chiarezza e senza ambiguità che quell'area o zona è appunto videosorvegliata per motivi di sicurezza.




Se queste sono le premesse alle norme in vigore, deve risultare evidente a tutti che l’installazione di una telecamera finta, oppure sempre spenta, disattivata o inattiva, e messa in loco solo a scopo deterrente, è fuorviante rispetto al dettato normativo e all’orientamento del Garante, perché o l’installazione di un impianto di videosorveglianza si rende necessario e indefettibile per ragioni di sicurezza e difesa dei cittadini in un’ottica di bilanciamento e di contemperamento di interessi e di diritti costituzionalmente garantiti, oppure l'impianto di videosorveglianza non è necessario e quindi è superfluo e inutile a garantire la sicurezza pubblica.

Pertanto, se un impianto di videosorveglianza non è considerato necessario, non deve e non può essere installato.
Peggio ancora se esso viene installato solo per motivi di deterrenza.
In questo caso, l’illiceità della causa sarebbe in "re ipsa" perché fuorviante sia rispetto alla norma regolatrice dei princìpi ispiratori in materia di videosorveglianza sia rispetto all’interpretazione autentica che di essa rende il Garante.
Lo scopo deterrente della telecamera si pone quindi in stridente contrasto con la ratio legis in materia, perché permeabile a qualsiasi applicazione incontrollabile e pericolosamente estensiva della norma in questione.
Addirittura, si potrebbe considerare lo scopo della deterrenza, quale quello assorbente per l’installazione di un pseudo impianto di videosorveglianza, un’ipotesi di reato che contempla il delitto di violenza privata (Art. 610 c.p.).
Per altro verso, l’installazione fittizia di un impianto di videosorveglianza in un’area privata accessibile al pubblico, come ad esempio il parcheggio di un supermercato, pone problemi di responsabilità concorrente (contrattuale ed extracontrattuale) a carico del titolare dell’esercizio commerciale e del fittizio impianto di videosorveglianza, in quanto nel caso in cui un fatto illecito si compia a danno del privato cliente, quest'ultimo si troverebbe a non poter utilizzare il dispositivo elettronico di registrazione dell’evento denunciato per finalità di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con l’aggravante che verrebbe meno, fatto ancor più grave, anche la possibilità da parte dell’autorità giudiziaria inquirente di poter utilizzare il finto impianto (indebitamente segnalato e presente) per reprimere reati gravi quali la rapina, il furto, le lesioni personali e per risalirne agli autori.
La distorta consapevolezza della presenza di un impianto di videosorveglianza, che in realtà è però fittizio e non funzionale, potrebbe inoltre indurre il comune cittadino ad abbassare le proprie soglie di guardia e attenzione rispetto a potenziali atti criminosi e ad assumere conseguentemente nei confronti della criminalità comportamenti e atteggiamenti più vulnerabili o poco preventivi.
Ad esempio, si immagini il caso della signora anziana che passeggia spensieratamente col cagnolino durante le ore notturne su un piazzale condominiale che ritiene, erroneamente, essere "sicuro" perché appunto (fittiziamente) videosorvegliato.
Da ultimo, è bene considerare che una telecamera finta è spesso facilmente identificabile e individuabile come tale da una persona esperta e che, purtroppo, competenze e conoscenze tecniche sono sempre di più patrimonio comune anche dei professionisti del crimine.
Pertanto, anche sulla reale efficacia dissuasiva di una telecamera finta ci sarebbe comunque ancora molto da discutere e argomentare.


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